Una delle novità introdotte con la legge di Bilancio 2020 è l’abrogazione della possibilità di convertire le detrazioni fiscali per l’ecobonus come sconto diretto in fattura, possibilità che era stata introdotta con il Decreto Crescita (DL34/2019). A partire dal 1° gennaio 2020 la possibilità di ottenere lo sconto in fattura sarà applicabile solo per i lavori che interesseranno le parti comuni dei condomini per un importo pari o superiore a 200.000 euro.
Sconto in fattura: le nuove condizioni delle detrazioni fiscali
Nel testo approvato dalla Commissione Bilancio al Senato viene dunque specificato che lo sconto in fattura è applicabile esclusivamente a:
“gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro”. L’interpretazione della dicitura: “interventi di ristrutturazione di primo livello”, è da ricercare nel decreto del Mise del 26 giugno 2015, con essa si intende dunque quelle categorie di intervento che oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
Rimborso al fornitore
Non cambiano invece le modalità di rimborso per il fornitore. L’importo dello sconto applicato in fattura potrà essere recuperato sotto forma di credito di imposta da utilizzate in compensazione in 5 rate dilazionate in 5 anni. Il fornitore potrà cedere il suo credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, ma è esclusa la possibilità di cedere il credito alle banche o a intermediari finanziari.
Con tutta probabilità ci si attende un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che possa chiarire ogni eventuale dubbio sulle procedure.