Con la Sentenza 6979/2019, il Consiglio di Stato ha ribadito che una struttura con tenda retrattile, automatizzata con radiocomando, chiusa su due lati con vetrate scorrevoli richiudibili a pacchetto, ricade nella definizione di pergotenda e, come tale, ricade nell’edilizia libera e non richiede alcun titolo abilitativo.

Pergotenda: il caso esposto al Consiglio di Stato

Il caso è giunto in appello al Consiglio di Stato dopo che il Tar Lazio aveva intimato la demolizione della pergotenda retrattile di dimensioni pari a 9 metri di larghezza per un’altezza compresa tra 2,60 a 2,25 metri, installata senza titolo abilitativo su un terrazzo arredato con tavoli e sedie da giardino.

L’appello ai giudici del Consiglio di Stato è stato accolto in quanto, acquisiti gli atti dell’ordinanza di demolizione e la documentazione depositata in giudizio compresi gli allegati fotografici, è parso evidente che l’appellante aveva installato una pergotenda, ossia una struttura che, secondo l’orientamento comune della giurisprudenza, non necessità di titolo abitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione.

In quest’occasione il Consiglio di Stato ha ribadito anche le indicazioni riportate Glossario Unico delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.

La sentenza: struttura come elemento accessorio

Nella sentenza del Consiglio di Stato si legge che per ciò che riguarda la pergotenda: “l’opera principale non è l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda” e prosegue: “Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio”.

Le chiusure perimetrali

Sulla questione delle vetrate impacchettabili presenti sulla pergotenda, i giudici hanno sottolineato: “la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie”.

Incompatibilità dei condizionatori

Nella sentenza viene espresso anche un limite nella nozione di pergotenda, ossia la presenza di condizionatori funzionanti implicherebbe la trasformazione dello spazio per un utilizzo continuativo che violerebbe il concetto di temporaneità e precarietà. Nel caso in oggetto nonostante la presenza di due condizionatori non risultano provati l’allaccio ed il funzionamento degli stessi.

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