Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di un privato contestato dal comune di Roma che non ha accettato la Scia per vetrate panoramiche installate su una loggia.
Questa sentenza ribadisce il fatto che le vetrate panoramiche in regime di edilizia libera installate su balconi e logge devono rispettare specifiche caratteristiche edilizie.
I giudici del Tribunale Amministrativo del Lazio hanno confermato infatti la ragione del Comune, il quale riteneva che l’installazione della vetrata panoramica dovesse essere autorizzabile con un permesso a costruire.
Vetrate panoramiche sul balcone: non è sempre in edilizia libera
Nel caso specifico esaminato dal Tar Lazio la vetrata panoramica installata dal privato, dotata di vetri scorrevoli ripiegabili a pacchetto, non è stata installata né su un balcone, né su una loggia perché in base alle definizioni del testo unico edilizia (articolo 6 del Dpr 380), per definirsi tale il balcone, deve essere «aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni»; mentre la loggia, sempre per la legge, è un “elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni”.
Nel caso esaminato dal Tar del Lazio, Essendo, l’elemento edilizio è aperto su un solo lato e aggettante, quindi non risponde né alla definizione tecnica di balcone né di loggia, motivo per cui il regime di edilizia libera non poteva essere ammesso.
Inoltre, sempre nello specifico caso, la vetrata era poggiata sulla ringhiera, lasciando permanentemente e completamente aperta la metà inferiore dell’affaccio e secondo i giudici la ringhiera di per sé delimita uno spazio caratterizzato da autonomia rispetto all’esterno ed è idonea a completare più che ad impedire l’effetto di chiusura generato dalla vetrata.
Secondo la sentenza n.15129/2023: “il materiale utilizzato (vetri), le non irrilevanti dimensioni del manufatto, la sua collocazione con altezza che arriva al soffitto e il posizionamento sulla facciata di una loggia già chiusa su tre lati costituiscono tutti elementi che inducono a ritenere l’opera astrattamente idonea a delimitare uno spazio suscettibile di una destinazione diversa da quella attuale di superficie accessoria e, precisamente, di una superficie utile lorda con conseguente aumento di volumetria”.
Questo potrebbe essere un precedente che altri Tribunali Amministrativi potrebbero tenere presente, pertanto si raccomanda massima prudenza sulla dichiarazione di fattibilità per l’installazione di vetrate panoramiche su balconi e logge.