La terza sezione della Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 38473/2019 depositata il 18 settembre 2019 ha stabilito che le tensostrutture: “sono opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, senza necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire, solo quando sono funzionali a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse entro un termine non superiore ai novanta giorni”.

Il caso

La sentenza riguarda il riesame di un caso di condanna emesso da un Tribunale ordinario per l’installazione, senza permesso a costruire, di una tensostruttura con struttura portante in acciaio e copertura in PVC retrattile. La superficie interessata è di 279 metri quadrati, coperti con una tensostruttura di 30 metri per 9,30, dunque una struttura di rilevanti dimensioni. L’installazione era stata effettuata fissando la tensostruttura alla parete esterna di un fabbricato esistente e fissata al suolo con piastre metalliche su platea di cemento.

Per il Tribunale Ordinario la tensostruttura non era riconducibile alle opere elencate nel Glossario di Edilizia Libera (DM 2 marzo 2018) e dunque soggetta a permesso a costruire.

La sentenza della Cassazione sulla tensostruttura

In fase di ricorso in Cassazione, la Corte ha confermato la condanna. Esaminando il caso è infatti emerso che la tensostruttura aveva un carattere di stabilità, non solo per le sue caratteristiche tipologiche, ma anche per la funzionalità a cui era destinata. La struttura infatti era utilizzata come ampliamento della sala ristorante per l’attività di ristorazione esercitata nel fabbricato attiguo.

La Corte ha dunque precisato che: “è irrilevante, ai fini del giudizio sulla temporaneità o stabilità della «tensostruttura», la tipologia dei materiali utilizzati. Costituisce, infatti, principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in materia edilizia, ai fini del riscontro del connotato della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell’assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l’opera eventualmente assolva”.

Quello che emerge dalla sentenza dunque è che il fattore rilevante è la temporaneità della tensostruttura, mentre di minore importanza vengono considerati i materiali con cui la struttura viene realizzata o fissata.

In questo particolare caso esaminato dalla Cassazione sarebbe stato necessario richiedere preventivamente il permesso di costruire.