Come districarsi tra i titoli abitativi, SCIA, CILA, permesso a costruire quando si deve installare una pergola, un gazebo, una pergotenda? Secondo la giurisprudenza a determinare il titolo abitativo necessario è necessario considerare la funzione che la struttura deve avere, il suo impatto sulla volumetria dell’edificio, le caratteristiche costruttive e il tempo di utilizzo dell’opera, se permanente o temporanea.

SCIA, CILA, PERMESSO A COSTRUIRE o Edilizia Libera?

A regolamentare in generale il settore edilizio è il Testo unico sull’Edilizia DPR. 380/01 (T.U.), in cui vengono delineate dallo Stato le linee guida e le prescrizioni a carattere generale. Gli enti locali, come Regione e Comune, attraverso leggi regionali, regolamenti edilizi comunali, piano urbanistico determinano poi l’applicazione nel dettaglio.

Quando parliamo di SCIA, CILA, CIL o Edilizia Libera, intendiamo diverse tipologie di autorizzazioni e permessi.

Cos’è la SCIA

La SCIA è l’acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività che ha sostituito la vecchia Denuncia di Inizio Attività (DIA). Si tratta di una comunicazione da presentare al proprio Comune per segnalare l’inizio di lavori edili. La SCIA può essere presentata al Comune anche il giorno stesso dell’inizio lavori.

Il Comune però si riserva il diritto, entro 30 giorni  di intraprendere delle verifiche e se il lavoro presenta delle irregolarità, può ordinare la sospensione dei lavori. Trascorsi i 30 giorni può fermare i lavori solo per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

La SCIA richiede il coinvolgimento di un professionista abilitato. Il tecnico oltre a realizzare il progetto, con planimetrie, sezioni, prospetti,  ha l’obbligo di dichiarare che le opere realizzate tramite SCIA rispettano la normativa in materia.

Per quali lavori occorre la Scia

  • gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • le varianti a permessi di costruire che non modificano parametri urbanistici e volumetrie, destinazione d’uso, categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati;
  • le varianti a permessi di costruire che non portano a una variazione essenziale, ma solo se sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso richiesta dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.

Cos’è la CILA

CILA è l’acronimo di  Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, è una pratica introdotta nel 2010 con la Legge 73.

Viene presentata dal proprietario, o da chiunque sia titolare di un “diritto reale”, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia SUE del Comune di compentenza, può essere presentata anche dall’inquilino che utilizza l’immobile in base a un contratto di affitto con il consenso del proprietario dell’immobile o da un professionista abilitato.

Anche la CILA richiede il coinvolgimento di un professionista abilitato. Il tecnico oltre a realizzare il progetto, con planimetrie, sezioni, prospetti,  ha l’obbligo di dichiarare che le opere realizzate rispettano la normativa in materia.

La CILA deve essere presentata quando i lavori non impattano sulle parti strutturali dell’edificio, si parla dunque di manutenzioni straordinarie semplici, come:

  • nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti con modifiche del percorso e/o delle caratteristiche preesistenti;
  •  il riordino degli spazi interni, con spostamento di tramezzi e dei divisori non portanti, la creazione di controsoffitti in cartongesso; l’apertura, la chiusura o lo spostamento di porte ed infissi, rifacimento di impianto fognario privato, realizzazione piscina esterna, installazione e posa in opera di canna fumaria etc;
  • frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso;

Permesso a costruire

Il permesso a costruire è l’autorizzazione più complessa e deve essere richiesta quando si avviano opere di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica; lavori di ristrutturazione edilizia con la variazione volumetrica dello stesso.

Edilizia libera

Con il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018, è entrato in vigore dal 22 aprile 2018 il Glossario dell’edilizia libera, ossia l’elenco delle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo o comunicazione specifica.

Si tratta di 58 interventi che non necessitano di alcuna comunicazione o permesso.

Dei 58 interventi indicati, questi i punti che riguardano gazebo, pergole e pergotende:

44. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:

  • gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo

45. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:

  • gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione

46. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:

    • pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo

48. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:

50. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di: